Regolamento imballaggi nel settore alimentare: che cosa si applica
Le imprese alimentari sono soggette a tutte le prescrizioni generali del Regolamento (UE) 2025/40 e, in più, a due discipline che riguardano proprio il contatto con l’alimento: i tre limiti sui PFAS, applicabili dal 12 agosto 2026, e i divieti di formato dell’Allegato V, applicabili dal 1° gennaio 2030.
- Riferimento normativo
- Art. 5 · All. V
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
Le prescrizioni non dipendono dal prodotto ma dall’imballaggio: valgono per la confezione di vendita, per l’imballaggio multiplo e per quello di trasporto.
Che cosa si applica dal 12 agosto 2026
I tre limiti sui PFAS. Gli imballaggi destinati al contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazione pari o superiore a 25 ppb con analisi mirate, 250 ppb come somma delle analisi mirate e 50 ppm per le PFAS comprese quelle polimeriche (art. 5, par. 5). Se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fornitore trasmette su richiesta la prova della quantità di fluoro misurato.
Il limite sui metalli pesanti. La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presente nell’imballaggio o in un suo componente non supera 100 mg/kg (art. 5, par. 4).
La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE. Si redigono per ciascun tipo di imballaggio, secondo gli Allegati VII e VIII, e nella documentazione si dimostra il rispetto dei due limiti precedenti (art. 5, par. 6).
Che cosa arriva dal 1° gennaio 2030
I formati vietati. L’articolo 25 vieta l’immissione sul mercato degli imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’Allegato V. Tre voci riguardano da vicino la filiera alimentare:
| Formato | Restrizione |
|---|---|
| Imballaggi multipli di plastica monouso | Film estensibili o termoretraibili usati al punto vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni. Sono esclusi gli imballaggi necessari a facilitare la manipolazione |
| Plastica monouso per ortofrutticoli freschi | Vietata per confezioni inferiori a 1,5 kg di prodotti freschi preconfezionati, salvo le esenzioni che gli Stati membri possono introdurre per perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici, urti, ossidazione o separazione dal biologico |
| Plastica monouso nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering | Vietata per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali. Sono esentate le strutture prive di accesso all’acqua potabile |
Una quarta voce riguarda le porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nello stesso settore, con due eccezioni: gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto e quelli necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture sanitarie.
Il contenuto riciclato. Dal 1° gennaio 2030, o tre anni dopo l’entrata in vigore del relativo atto di esecuzione se posteriore, le parti di plastica dell’imballaggio contengono una percentuale minima di riciclato post-consumo: 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto in PET, 10 % per quelli sensibili al contatto in altre plastiche, 30 % per le bottiglie monouso per bevande, 35 % per gli altri imballaggi di plastica (art. 7, par. 1). Gli imballaggi per alimenti rientrano nella nozione di imballaggio sensibile al contatto, che l’articolo 3 definisce per rinvio, tra gli altri, al regolamento (CE) n. 1935/2004.
L’ordine in cui conviene procedere
- Censire i formati, distinguendo confezione di vendita, imballaggio multiplo e imballaggio di trasporto.
- Separare gli imballaggi destinati al contatto dagli altri: su quelli si applicano i limiti PFAS.
- Chiedere i dati ai fornitori citando l’articolo 16, che pone a loro carico l’obbligo di trasmetterli.
- Redigere documentazione tecnica e dichiarazione per ciascun tipo di imballaggio.
- Verificare i formati contro l’Allegato V, per sapere quali andranno sostituiti entro il 2030.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025.
- Art. 3 · Definizione di imballaggio sensibile al contatto
- Art. 5, parr. 4, 5 e 6 · Metalli pesanti, PFAS, dimostrazione nella documentazione tecnica
- Art. 7 · Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
- Art. 16 · Obblighi di informazione dei fornitori
- Art. 25 e Allegato V · Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
- Allegati VII e VIII · Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj