Gli obblighi sugli imballaggi per le imprese che immettono prodotti sul mercato
Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026 in tutta l’Unione. Queste pagine spiegano che cosa impone, articolo per articolo, con il rinvio al testo ufficiale.
È un regolamento, non una direttiva: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza recepimento nazionale.
Chi immette sul mercato prodotti imballati redige una documentazione tecnica secondo l’Allegato VII, punto 2, e sottoscrive una dichiarazione di conformità UE secondo l’Allegato VIII. Entrambe si conservano per cinque anni dall’immissione sul mercato dell’imballaggio monouso e per dieci anni nel caso dell’imballaggio riutilizzabile.
L’articolo 2 fissa l’ambito: il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal contesto in cui sono usati. Non è una norma di settore, è una norma sull’oggetto.
Tutti gli obblighiLe scadenze, dal 2026 al 2040Settore per settore
Le domande a cui si risponde
Regolamento imballaggi: che cosa cambia dal 12 agosto 2026
Art. 71Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026. È un regolamento, non una direttiva: non richiede recepimento nazionale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 71).
Fabbricante, importatore o distributore: come si stabilisce il proprio ruolo
Artt. 15-21La qualificazione del ruolo è il primo adempimento, perché da essa discendono tutti gli altri. La nozione di fabbricante adottata dal regolamento non coincide con quella corrente.
Importo prodotti da paesi extra UE, devo fare la dichiarazione di conformità degli imballaggi?
Art. 21Sì, se i prodotti sono immessi sul mercato con il nome o il marchio commerciale dell’impresa. In quel caso il regolamento non considera l’impresa un importatore: la considera il fabbricante dell’imballaggio, con tutti gli obblighi che ne derivano.
Un cliente mi ha chiesto la dichiarazione di conformità dell’imballaggio: cosa devo fare?
All. VIIILa richiesta è legittima e va soddisfatta, ma non è un modulo da compilare. La dichiarazione di conformità UE è un atto che l’impresa sottoscrive sotto la propria esclusiva responsabilità, e presuppone una documentazione tecnica che la sostenga.
Documentazione tecnica dell’imballaggio: cosa deve contenere secondo l’Allegato VII
All. VIIIl contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’impresa: lo fissa l’Allegato VII, punto 2, del Regolamento (UE) 2025/40. Sono sei lettere, dalla a) alla f), più l’obbligo di comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.
PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti: i tre limiti in vigore dal 12 agosto 2026
Art. 5, par. 5Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con i prodotti alimentari non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazione pari o superiore a tre valori limite.
Sanzioni del regolamento imballaggi: che cosa prevede l’articolo 68 e che cosa manca in Italia
Art. 68Il Regolamento (UE) 2025/40 non stabilisce sanzioni: l’articolo 68 le rimette agli Stati membri, che devono adottarle entro il 12 febbraio 2027. In Italia il decreto non è ancora stato emanato, e alla data di aggiornamento di questa pagina non esiste alcun importo in vigore.
Metalli pesanti negli imballaggi: il limite di 100 mg/kg dell’articolo 5
Art. 5, par. 4La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nell’imballaggio o in un suo componente non supera 100 mg/kg. Il limite è fissato dall’articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2025/40 e si applica dal 12 agosto 2026.
I dati da chiedere al fornitore dell’imballaggio, e perché è tenuto a darli
Art. 16Le informazioni necessarie a comporre la documentazione tecnica sono quasi sempre nella disponibilità di chi l’imballaggio lo produce, e l’articolo 16 del Regolamento (UE) 2025/40 pone a carico del fornitore l’obbligo di trasmetterle. La richiesta è la sollecitazione di un adempimento, e va formulata citando la norma.
Regolamento imballaggi e contributo ambientale: due piani che non si sostituiscono
Artt. 44-45L’adesione a un sistema di responsabilità estesa del produttore e il versamento del contributo ambientale non assolvono gli obblighi del Regolamento (UE) 2025/40, e viceversa. Sono due piani distinti: uno riguarda la gestione del rifiuto di imballaggio, l’altro riguarda l’imballaggio come prodotto immesso sul mercato.
Vendita online: gli obblighi sull’imballaggio di spedizione
Artt. 3 e 24L’imballaggio con cui il prodotto viene spedito è imballaggio a tutti gli effetti, e il regolamento gli dedica una definizione propria. Chi vende online e spedisce con il proprio nome redige documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE anche per la scatola, non solo per la confezione del prodotto.
Il servizio
Nessun software dichiara al posto dell’impresa: la dichiarazione resta sottoscritta da chi immette l’imballaggio sul mercato. Il lavoro che si può togliere di mezzo è quello intorno alla firma: raccogliere i dati, tenerli in ordine e comporli nelle sezioni che il regolamento prescrive.
Un documento è un imballaggio, con il suo fascicolo tecnico e la sua dichiarazione di conformità UE. Gli scaglioni si contano sui documenti attivi nell’anno di abbonamento.
Diagnosi e primi tre documenti
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Individuare gli imballaggi privi di documentazione e i dati che mancano per redigerla.
- Qualificazione del ruolo, imballaggio per imballaggio: fabbricante, importatore o distributore
- Elenco dei dati che mancano per arrivare alla dichiarazione
- Segnalazione su metalli pesanti, PFAS e sostanze estremamente preoccupanti
- Fascicolo tecnico e dichiarazione per i primi tre imballaggi, completi e da firmare
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Dal quarto documento in poi.
Estendere la documentazione a tutti gli imballaggi immessi sul mercato.
- Documentazione tecnica nelle sezioni dell’Allegato VII, punto 2
- Dichiarazione di conformità UE secondo l’Allegato VIII
- Richiesta dei dati ai fornitori con un link, senza account per loro
- Rigenerazione a ogni modifica dell’imballaggio
- Fino a 10 documenti
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Si aggiunge alla generazione, sugli stessi scaglioni.
Dimostrare, negli anni previsti dal regolamento, che cosa è stato dichiarato e su quali evidenze.
- Fascicolo versionato: chi ha dichiarato che cosa, quando, su quale evidenza
- Conservazione per i cinque anni dell’imballaggio monouso e i dieci del riutilizzabile
- Estrazione dell’intero fascicolo in un solo file, in caso di controllo
- Fino a 10 documenti
- 190 € / anno
- Da 11 a 30 documenti
- 390 € / anno
- Da 31 a 99 documenti
- 590 € / anno
- Da 100 documenti
- Preventivo su misura
Nessuna promessa di conformità automatica: la dichiarazione è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità di chi la sottoscrive (Allegato VIII, punto 3).
Metodo e fonti
Ogni affermazione riporta l’articolo da cui deriva e rinvia al testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le sintesi in circolazione contengono errori verificabili e non sono usate come fonte.
Ogni pagina indica la data dell’ultimo aggiornamento. Il testo è in movimento: sono già state pubblicate rettifiche, una delle quali sulla versione italiana.
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