Documentazione tecnica dell’imballaggio: cosa deve contenere secondo l’Allegato VII
Il contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’impresa: lo fissa l’Allegato VII, punto 2, del Regolamento (UE) 2025/40. Sono sei lettere, dalla a) alla f), più l’obbligo di comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.
- Riferimento normativo
- All. VII
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
Un chiarimento preliminare riguarda un errore ricorrente nelle sintesi in circolazione.
L’Allegato VII non è la documentazione tecnica
L’Allegato VII è rubricato «Procedura di valutazione della conformità — Modulo A, Controllo interno della produzione». È la procedura, articolata in cinque punti.
La documentazione tecnica è il punto 2 all’interno di quella procedura. Non è un allegato a sé, e non è composta di «sei sezioni»: ha sei lettere, che è cosa diversa e che conta quando si redige il documento.
Il punto 1 della procedura stabilisce il principio: il fabbricante garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 ad essi applicabili.
Il contenuto, lettera per lettera
La documentazione deve permettere di valutare la conformità e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità. Precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi.
Contiene, laddove applicabile, almeno:
a) una descrizione generale degli imballaggi e dell’uso cui sono destinati;
b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b), degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
d) un elenco che riporta:
- i) le norme armonizzate di cui all’articolo 36, applicate in tutto o in parte;
- ii) le specifiche comuni di cui all’articolo 37, applicate in tutto o in parte;
- iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
- iv) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, l’indicazione delle parti applicate;
- v) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, la descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni;
e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11, rispettivamente riciclabilità, riduzione al minimo e riutilizzabilità;
f) le relazioni sulle prove.
Il rapporto con i limiti sulle sostanze
L’articolo 5, paragrafo 6, chiude il cerchio: la conformità ai limiti sui metalli pesanti (paragrafo 4) e sui PFAS (paragrafo 5) è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’Allegato VII.
Non è sufficiente che i valori siano entro soglia: il dato deve risultare dalla documentazione, con le prove a supporto. È precisamente il contenuto della lettera f).
Il rapporto con la dichiarazione di conformità
Sono due atti distinti, e vanno tenuti distinti.
La documentazione tecnica dimostra. Resta all’impresa e si esibisce alle autorità.
La dichiarazione di conformità UE attesta. Segue lo schema dell’Allegato VIII, si compone di otto punti, e si redige per ciascun tipo di imballaggio. È l’atto che, di norma, viene trasmesso al committente che ne fa richiesta.
Il punto 3 dell’Allegato VIII riporta la formula che ne definisce la natura: la dichiarazione è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.
Per quanto va conservata
Allegato VII, punto 4. La dichiarazione scritta e la documentazione tecnica sono tenute a disposizione delle autorità nazionali:
- cinque anni dalla data in cui l’imballaggio monouso è stato immesso sul mercato;
- dieci anni dalla data in cui l’imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato.
Copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
I termini decorrono dall’immissione sul mercato di ciascun imballaggio, non dalla data in cui il documento è stato redatto. Per un’impresa che immette lo stesso imballaggio per più anni, l’obbligo si estende di conseguenza.
Il rappresentante autorizzato
Il punto 5 dell’Allegato VII consente che gli obblighi di conservazione siano adempiuti dal rappresentante autorizzato del fabbricante, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché ciò sia specificato nel mandato.
Restano invece esclusi dal mandato gli obblighi dell’articolo 15, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica: quelli non sono delegabili.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.
- Art. 5, par. 6 · la conformità è dimostrata nella documentazione tecnica
- Art. 15 · obblighi dei fabbricanti
- Art. 17 · rappresentante autorizzato
- Art. 36 · presunzione di conformità, norme armonizzate
- Art. 37 · specifiche comuni
- Art. 38 · procedura di valutazione della conformità
- Art. 39 · dichiarazione di conformità UE
- Allegato VII · procedura di valutazione della conformità, Modulo A
- Allegato VIII · schema della dichiarazione di conformità UE
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj