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Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Le scadenze del regolamento imballaggi, dal 12 agosto 2026 al 2040

Dal 12 agosto 2026 sono già dovute la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, insieme al limite sui metalli pesanti e al divieto sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti. Tutte le altre date sono più avanti, e quasi nessuna è fissa.

Le disposizioni successive contengono quasi sempre la stessa formula: si applicano alla data indicata oppure un certo numero di mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato o di esecuzione della Commissione, se posteriore.

Sono soglie minime, non appuntamenti. Un atto della Commissione che arriva tardi sposta la data in avanti, mai indietro. Nella tabella la condizione è scritta accanto a ogni riga che la contiene.

DataChe cosa si applicaRiferimento
Il regolamento si applica. Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE sono dovute per ciascun tipo di imballaggio.Art. 71 · Art. 15 · All. VII e VIII
Somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non superiore a 100 mg/kg.Art. 5, par. 4
Divieto di immissione sul mercato degli imballaggi a contatto con alimenti con PFAS pari o superiori ai tre valori limite.Art. 5, par. 5
Relazione della Commissione, assistita dall'ECHA, sulle sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi.Art. 5, par. 2
Termine entro cui gli Stati membri stabiliscono le sanzioni e le notificano alla Commissione.Art. 68
Etichetta armonizzata sui materiali che compongono l'imballaggio.oppure 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione, se posterioreArt. 12, par. 1
Etichetta che informa gli utilizzatori che l'imballaggio è riutilizzabile.oppure 30 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione, se posterioreArt. 12, par. 2
Gli imballaggi non riciclabili secondo le classi A, B o C non sono immessi sul mercato.oppure 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati, se posterioreArt. 6, par. 3
Percentuali minime di contenuto riciclato nelle parti di plastica dell'imballaggio.oppure tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione, se posterioreArt. 7, par. 1
La Commissione valuta se modificare o abrogare il paragrafo sui PFAS.Art. 5, par. 5
La Commissione valuta se l'articolo 5 ha ridotto a sufficienza le sostanze che destano preoccupazione.Art. 5, par. 9
Valutazione complessiva del regolamento.Art. 69
Raccolta differenziata e riciclaggio su scala tra le condizioni di riciclabilità.per il riciclato su scala, oppure cinque anni dopo gli atti di esecuzione, se posterioreArt. 6, par. 2, lett. b)
Gli imballaggi non riciclabili secondo le classi A o B non sono immessi sul mercato.Art. 6, par. 3
Percentuali di contenuto riciclato più alte per tutte le parti di plastica.Art. 7, par. 2

La data italiana che non sta nel regolamento

9 dicembre 2026: Scade la delega al Governo per il decreto che stabilisce sanzioni e autorità competenti. (Legge 17 marzo 2026, n. 36, art. 14).

Fino a quel decreto in Italia non esiste un importo, e le autorità competenti non sono designate. Le misure che invece si applicano già, e che non passano dalle sanzioni, sono il divieto di messa a disposizione, il richiamo e il ritiro dal mercato.

Sanzioni del regolamento imballaggi: che cosa prevede l’articolo 68 e che cosa manca in Italia

Che cosa si può fare adesso

Le date lontane riguardano il progetto dell’imballaggio, e cambieranno ancora. La parte già esigibile riguarda invece i documenti, e non dipende da nessun atto futuro: censimento degli imballaggi, qualificazione del ruolo, raccolta dei dati dai fornitori, documentazione tecnica e dichiarazione.

Regolamento imballaggi: che cosa cambia dal 12 agosto 2026

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