Il regolamento imballaggi settore per settore
Il regolamento non è una norma di settore: l’articolo 2 lo applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal contesto in cui sono usati. Le prescrizioni, però, non pesano allo stesso modo su tutti i comparti.
Queste pagine mettono in fila ciò che incide di più su ciascun settore, e rimandano alle pagine normative per il dettaglio dell’articolo.
Regolamento imballaggi nel settore alimentare: che cosa si applica
Art. 5 · All. VLe imprese alimentari sono soggette a tutte le prescrizioni generali del Regolamento (UE) 2025/40 e, in più, a due discipline che riguardano proprio il contatto con l’alimento: i tre limiti sui PFAS, applicabili dal 12 agosto 2026, e i divieti di formato dell’Allegato V, applicabili dal 1° gennaio 2030.
Regolamento imballaggi e vendita online: gli obblighi di chi spedisce
Artt. 24 e 12Per il Regolamento (UE) 2025/40 la scatola con cui il prodotto viene spedito è un imballaggio con una definizione propria, e chi la immette sul mercato con il proprio nome ne risponde come fabbricante. Gli obblighi documentali valgono dal 12 agosto 2026; i vincoli sul formato arrivano dal 2030.
Regolamento imballaggi nel settore cosmetico: che cosa cambia
All. V, punto 5Gli imballaggi destinati ai prodotti cosmetici rientrano nella definizione di imballaggio sensibile al contatto, e questo ne determina le percentuali di contenuto riciclato applicabili dal 2030. Dal 12 agosto 2026 valgono intanto gli obblighi documentali e il limite sui metalli pesanti.
Regolamento imballaggi nella distribuzione: formati vietati e obiettivi di riutilizzo
Artt. 24, 25 e 29Per la distribuzione il Regolamento (UE) 2025/40 incide su due piani: i formati che dal 1° gennaio 2030 non possono più essere immessi sul mercato, e la quota di imballaggi da trasporto che dalla stessa data deve essere riutilizzabile. Gli obblighi documentali, invece, valgono già dal 12 agosto 2026 per chi immette sul mercato a proprio marchio.
Regolamento imballaggi nella ristorazione e nel take away
Artt. 32-33 · All. VIl settore alberghiero, della ristorazione e del catering ha tre scadenze proprie, prima ancora dei divieti di formato: il sistema per il contenitore portato dal consumatore entro il 12 febbraio 2027, l’opzione riutilizzabile entro il 12 febbraio 2028 e i divieti dell’Allegato V dal 1° gennaio 2030.
Regolamento imballaggi nel settore delle bevande
Art. 50 · Art. 7Il comparto delle bevande è l’unico per cui il regolamento fissa un obiettivo di raccolta con una percentuale precisa: il 90 % annuo, in peso, delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici monouso fino a tre litri, entro il 1° gennaio 2029. Da quell’obiettivo discendono i sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
Regolamento imballaggi nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici
Art. 6, par. 11Il regolamento contiene esclusioni espresse per il confezionamento primario dei medicinali e per gli imballaggi sensibili al contatto dei dispositivi medici, ma riguardano solo la riciclabilità e il contenuto riciclato. Gli obblighi documentali e il limite sulle sostanze restano dovuti, dal 12 agosto 2026, come per qualunque altro imballaggio.