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Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Regolamento imballaggi nella ristorazione e nel take away

Il settore alberghiero, della ristorazione e del catering ha tre scadenze proprie, prima ancora dei divieti di formato: il sistema per il contenitore portato dal consumatore entro il 12 febbraio 2027, l’opzione riutilizzabile entro il 12 febbraio 2028 e i divieti dell’Allegato V dal 1° gennaio 2030.

Riferimento normativo
Artt. 32-33 · All. V
Ultimo aggiornamento
Testo ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40

Sono obblighi che ricadono sul distributore finale, cioè su chi mette a disposizione il prodotto imballato all’utilizzatore finale.


Il contenitore portato dal consumatore, dal 12 febbraio 2027

L’articolo 32 impone ai distributori finali del settore che utilizzano imballaggi da asporto, per bevande calde o fredde e per alimenti pronti, di garantire ai consumatori «un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire».

Il paragrafo 2 aggiunge una condizione che incide sul listino: quando il consumatore porta il proprio contenitore, i prodotti sono offerti «a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto alla vendita dell’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso».


L’opzione riutilizzabile, dal 12 febbraio 2028

L’articolo 33 impone agli stessi distributori finali di offrire ai consumatori «l’opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo», per bevande calde o fredde e per alimenti pronti destinati al consumo immediato.

L’informazione va data al punto di vendita, «mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili», e vale la stessa regola sul prezzo: non superiore a quello dell’unità di vendita monouso.


I formati vietati dal 1° gennaio 2030

L’articolo 25 vieta l’immissione sul mercato dei formati elencati nell’Allegato V. Due voci riguardano direttamente il settore.

Formato Restrizione
Plastica monouso per alimenti e bevande consumati nei locali Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole, riempiti e destinati al consumo nelle aree dedicate alla ristorazione, interne ed esterne. Sono esentate le strutture prive di accesso all’acqua potabile
Plastica monouso per porzioni individuali Bustine, vaschette, vassoi e scatole contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero. Sono esclusi gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato e quelli necessari a garantire sicurezza e igiene in ospedali, cliniche e residenze sanitarie assistenziali

L’articolo 25, paragrafo 4, consente agli Stati membri di permettere alle microimprese l’immissione sul mercato dei formati elencati al punto 3 dell’Allegato V, se è dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere da quegli imballaggi o accedere all’infrastruttura necessaria a un sistema di riutilizzo.


Gli obblighi documentali, che valgono già

Chi mette a disposizione imballaggi da asporto con il proprio nome o marchio commerciale, comprese le confezioni personalizzate, è considerato fabbricante ai sensi dell’articolo 21: redige la documentazione tecnica dell’Allegato VII e la dichiarazione di conformità UE dell’Allegato VIII per ciascun tipo di imballaggio.

Gli imballaggi destinati al contatto con alimenti restano soggetti ai tre limiti sui PFAS dell’articolo 5, paragrafo 5, e al limite di 100 mg/kg sulla somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.


Riferimenti

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025.

  • Art. 5, parr. 4 e 5 · Metalli pesanti e PFAS
  • Art. 21 · Obblighi del fabbricante applicati a importatori e distributori
  • Art. 25 e Allegato V, punti 3 e 4 · Formati vietati nel settore
  • Art. 32 · Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto
  • Art. 33 · Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto
  • Allegati VII e VIII · Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE

Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj