Gli obblighi del regolamento imballaggi, una domanda per pagina
Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale e dal contesto in cui sono usati. Le pagine che seguono partono ciascuna da una domanda che le imprese si pongono davvero, e rispondono citando l’articolo.
Il percorso è questo: stabilire il proprio ruolo, capire quali documenti sono dovuti, raccogliere i dati che servono a comporli, sapere che cosa succede se mancano.
Regolamento imballaggi: che cosa cambia dal 12 agosto 2026
Art. 71Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026. È un regolamento, non una direttiva: non richiede recepimento nazionale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 71).
Fabbricante, importatore o distributore: come si stabilisce il proprio ruolo
Artt. 15-21La qualificazione del ruolo è il primo adempimento, perché da essa discendono tutti gli altri. La nozione di fabbricante adottata dal regolamento non coincide con quella corrente.
Importo prodotti da paesi extra UE, devo fare la dichiarazione di conformità degli imballaggi?
Art. 21Sì, se i prodotti sono immessi sul mercato con il nome o il marchio commerciale dell’impresa. In quel caso il regolamento non considera l’impresa un importatore: la considera il fabbricante dell’imballaggio, con tutti gli obblighi che ne derivano.
Un cliente mi ha chiesto la dichiarazione di conformità dell’imballaggio: cosa devo fare?
All. VIIILa richiesta è legittima e va soddisfatta, ma non è un modulo da compilare. La dichiarazione di conformità UE è un atto che l’impresa sottoscrive sotto la propria esclusiva responsabilità, e presuppone una documentazione tecnica che la sostenga.
Documentazione tecnica dell’imballaggio: cosa deve contenere secondo l’Allegato VII
All. VIIIl contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’impresa: lo fissa l’Allegato VII, punto 2, del Regolamento (UE) 2025/40. Sono sei lettere, dalla a) alla f), più l’obbligo di comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.
PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti: i tre limiti in vigore dal 12 agosto 2026
Art. 5, par. 5Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con i prodotti alimentari non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazione pari o superiore a tre valori limite.
Sanzioni del regolamento imballaggi: che cosa prevede l’articolo 68 e che cosa manca in Italia
Art. 68Il Regolamento (UE) 2025/40 non stabilisce sanzioni: l’articolo 68 le rimette agli Stati membri, che devono adottarle entro il 12 febbraio 2027. In Italia il decreto non è ancora stato emanato, e alla data di aggiornamento di questa pagina non esiste alcun importo in vigore.
Metalli pesanti negli imballaggi: il limite di 100 mg/kg dell’articolo 5
Art. 5, par. 4La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nell’imballaggio o in un suo componente non supera 100 mg/kg. Il limite è fissato dall’articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2025/40 e si applica dal 12 agosto 2026.
I dati da chiedere al fornitore dell’imballaggio, e perché è tenuto a darli
Art. 16Le informazioni necessarie a comporre la documentazione tecnica sono quasi sempre nella disponibilità di chi l’imballaggio lo produce, e l’articolo 16 del Regolamento (UE) 2025/40 pone a carico del fornitore l’obbligo di trasmetterle. La richiesta è la sollecitazione di un adempimento, e va formulata citando la norma.
Regolamento imballaggi e contributo ambientale: due piani che non si sostituiscono
Artt. 44-45L’adesione a un sistema di responsabilità estesa del produttore e il versamento del contributo ambientale non assolvono gli obblighi del Regolamento (UE) 2025/40, e viceversa. Sono due piani distinti: uno riguarda la gestione del rifiuto di imballaggio, l’altro riguarda l’imballaggio come prodotto immesso sul mercato.
Vendita online: gli obblighi sull’imballaggio di spedizione
Artt. 3 e 24L’imballaggio con cui il prodotto viene spedito è imballaggio a tutti gli effetti, e il regolamento gli dedica una definizione propria. Chi vende online e spedisce con il proprio nome redige documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE anche per la scatola, non solo per la confezione del prodotto.
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