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Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Regolamento imballaggi: che cosa cambia dal 12 agosto 2026

Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026. È un regolamento, non una direttiva: non richiede recepimento nazionale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 71).

Riferimento normativo
Art. 71
Ultimo aggiornamento
Testo ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40

Ma non tutto entra in vigore quel giorno. Distinguere ciò che vale adesso da ciò che arriva dopo è la prima cosa utile, perché molte imprese si stanno preoccupando delle cose sbagliate.


Che cosa si applica da subito

Il limite sui metalli pesanti. La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei loro componenti non supera 100 mg/kg. Vale per tutti gli imballaggi, senza deroghe dimensionali (art. 5, par. 4).

Il divieto sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti. Tre valori limite: 25 ppb con analisi mirate, 250 ppb sulla sommatoria, 50 ppm comprese le PFAS polimeriche. Il divieto scatta a valori pari o superiori alla soglia (art. 5, par. 5).

La valutazione di conformità, la documentazione tecnica e la dichiarazione. Il fabbricante esegue la procedura dell’articolo 38, redige la documentazione tecnica secondo l’Allegato VII e sottoscrive la dichiarazione di conformità UE secondo l’Allegato VIII, per ciascun tipo di imballaggio (art. 15).

La conservazione. Cinque anni dall’immissione sul mercato per l’imballaggio monouso, dieci per il riutilizzabile (Allegato VII, punto 4).

La tracciabilità degli operatori. Ogni operatore economico deve poter comunicare alle autorità di vigilanza, su richiesta, chi gli ha fornito imballaggi o prodotti imballati e a chi li ha forniti, per i medesimi periodi di cinque e dieci anni (art. 22).

L’obbligo di informazione a carico dei fornitori. I fornitori di imballaggi o di materiali sono tenuti a trasmettere al fabbricante le informazioni necessarie a dimostrarne la conformità (art. 16).


Che cosa non si applica ancora, e perché le date che leggete non sono date

Qui sta l’equivoco più diffuso. Le scadenze future del regolamento sono quasi tutte formulate allo stesso modo: una data, oppure un certo numero di mesi dopo un atto di esecuzione che la Commissione deve ancora adottare, se posteriore.

Etichettatura armonizzata. Art. 12, paragrafo 1, testualmente: «A decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 6 o 7 del presente articolo, se posteriore».

Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. Art. 7, paragrafo 1: «Entro il 1° gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, se posteriore».

Etichetta per gli imballaggi riutilizzabili. Art. 12, paragrafo 2: dal 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l’atto di esecuzione, se posteriore.

Il criterio è sempre lo stesso, e ha una conseguenza pratica precisa: quelle date sono pavimenti, non appuntamenti. Possono spostarsi in avanti, mai indietro. Chi le legge come termini fissi rischia di programmare investimenti su un calendario che non esiste ancora.

Al 30 agosto 2026 gli atti di esecuzione che le farebbero decorrere non sono stati adottati.


Che cosa può succedere oggi a chi non è in regola

In Italia non esistono ancora sanzioni pecuniarie per la violazione di questo regolamento. L’articolo 68 rimanda agli Stati membri, che devono stabilire le norme sulle sanzioni entro il 12 febbraio 2027. La delega al Governo italiano scade il 9 dicembre 2026.

Questo però non significa che non succeda nulla.

Le autorità competenti possono già adottare misure di mercato, fra cui il ritiro degli imballaggi non conformi e il divieto della loro commercializzazione. Per un’impresa è un evento più costoso di una sanzione pecuniaria.

E c’è la pressione che non dipende dal legislatore: il committente che chiede la documentazione e non la ottiene. Nei rapporti B2B è già la ragione principale per cui le imprese si stanno muovendo, e non aspetta nessun decreto.


Da dove cominciare

  1. Stabilire il proprio ruolo. Fabbricante, importatore o distributore. Da qui discende tutto: chi redige, chi verifica, chi conserva soltanto.
  2. Censire gli imballaggi. Tutti, non solo la confezione del prodotto: anche imballaggio di spedizione, nastro, riempitivo ed etichetta.
  3. Acquisire i dati dai fornitori, che sono tenuti a fornirli.
  4. Redigere documentazione tecnica e dichiarazione.
  5. Conservare, per cinque o dieci anni, e poter esibire su richiesta.

Riferimenti

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025.

  • Art. 5, parr. 4 e 5 · sostanze contenute negli imballaggi
  • Art. 7 · contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
  • Art. 12 · etichettatura dell’imballaggio
  • Art. 15 · obblighi dei fabbricanti
  • Art. 16 · obblighi di informazione dei fornitori
  • Art. 22 · identificazione degli operatori economici
  • Art. 68 · sanzioni
  • Art. 71 · entrata in vigore e applicazione
  • Allegato VII, punti 2 e 4 · documentazione tecnica e conservazione
  • Allegato VIII · schema della dichiarazione di conformità UE

Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj