Sanzioni del regolamento imballaggi: che cosa prevede l’articolo 68 e che cosa manca in Italia
Il Regolamento (UE) 2025/40 non stabilisce sanzioni: l’articolo 68 le rimette agli Stati membri, che devono adottarle entro il 12 febbraio 2027. In Italia il decreto non è ancora stato emanato, e alla data di aggiornamento di questa pagina non esiste alcun importo in vigore.
- Riferimento normativo
- Art. 68
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
Chi pubblica cifre oggi non le ricava dal testo.
Questo non significa che l’inadempimento sia senza conseguenze. Dal 12 agosto 2026 è già applicabile l’articolo 62, che prevede misure diverse dalla sanzione pecuniaria e più immediate.
Il testo dell’articolo 68
Rubricato «Sanzioni», è collocato tra le disposizioni finali. Il primo paragrafo:
«Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.»
Il secondo paragrafo aggiunge una sola prescrizione di contenuto:
«Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 24 a 29 comprendono sanzioni amministrative.»
Sono gli articoli su imballaggi eccessivi, formati vietati, sistemi di riutilizzo, ricarica e obiettivi di riutilizzo. Per tutte le altre violazioni la scelta della natura della sanzione resta allo Stato membro.
Il terzo paragrafo impone la notifica alla Commissione entro la stessa data del 12 febbraio 2027.
Il regolamento non indica soglie, minimi, massimi né criteri di quantificazione. Nessun importo è desumibile dal testo.
Lo stato della delega in Italia
L’adeguamento nazionale è affidato alla legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), in vigore dal 9 aprile 2026.
L'articolo 14 delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2025/40, definendo anche le sanzioni e le autorità competenti per il controllo e la vigilanza.
Otto mesi dal 9 aprile 2026 portano al 9 dicembre 2026.
Due conseguenze pratiche.
La prima: fino all’emanazione del decreto non esiste un quadro sanzionatorio nazionale, e le autorità competenti non sono ancora designate.
La seconda: il quadro cambierà in un giorno preciso, e le disposizioni transitorie saranno il punto da leggere per primo.
Che cosa è già applicabile dal 12 agosto 2026
L’articolo 62, rubricato «Non conformità formale», elenca le circostanze in cui lo Stato membro chiede all’operatore economico di porre fine alla non conformità. Le prime sei riguardano proprio i documenti:
«a) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta; b) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente; c) il codice QR o il supporto dati di cui all’articolo 12 non dà accesso alle informazioni richieste in conformità del medesimo articolo; d) la documentazione tecnica di cui all’allegato VII non è disponibile, non è completa o contiene errori; e) le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 6, o all’articolo 18, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; f) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 15 o 18 non è rispettata.»
La distinzione è rilevante: le lettere da a) a f) non passano dalle sanzioni.
| Circostanza | Conseguenza se la non conformità permane |
|---|---|
| Lettere da a) a f): dichiarazione, documentazione tecnica, codice QR, prescrizioni amministrative | Divieto di messa a disposizione sul mercato, richiamo o ritiro dell’imballaggio (art. 62, par. 2) |
| Lettere da g) a n): imballaggi eccessivi, riutilizzo, ricarica, riciclabilità, contenuto riciclato | Applicazione delle norme sulle sanzioni stabilite dagli Stati membri (art. 62, par. 3, e art. 68) |
Il paragrafo 2 è testuale:
«Se permane la non conformità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per vietare la messa a disposizione sul mercato dell’imballaggio o garantire che l’imballaggio sia richiamato o ritirato dal mercato.»
La documentazione mancante, quindi, non attende il decreto italiano. Attende solo un controllo.
Come si arriva a quel controllo
L’articolo 58 disciplina la procedura di vigilanza. Le autorità di vigilanza del mercato, riscontrata la non conformità, impongono senza ritardo all’operatore economico di porvi fine, adottando misure correttive entro un termine che esse stesse prescrivono.
Se le misure correttive non arrivano, o se la non conformità persiste:
«le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare la messa a disposizione dell’imballaggio nel loro territorio, per ritirarlo o per richiamarlo.»
Il primo paragrafo contiene inoltre una precisazione rilevante:
«le autorità responsabili dell’applicazione del presente regolamento danno seguito ai reclami o alle segnalazioni relativi a una presunta non conformità dell’imballaggio al presente regolamento e verificano che siano state adottate le opportune misure correttive.»
L’attivazione, cioè, non dipende solo da un’ispezione programmata. Una segnalazione è sufficiente a farla partire.
La conseguenza che arriva prima di tutte
Nessuna delle date di questa pagina governa il momento in cui la documentazione viene chiesta per la prima volta.
La richiesta arriva dal committente, che la inserisce nel capitolato o la domanda prima dell’ordine. Non attende il 12 febbraio 2027, e non riguarda le autorità.
L’impresa che non è in grado di trasmettere la dichiarazione perde la fornitura, e la perde in un momento in cui il regime sanzionatorio è ancora una pagina bianca.
Come cambierà questa pagina
Il decreto legislativo, quando sarà pubblicato, porterà tre informazioni che oggi non esistono: gli importi, le autorità competenti e le eventuali disposizioni transitorie.
La data dell’ultimo aggiornamento è indicata in testa alla pagina. Fino alla pubblicazione del decreto, gli importi eventualmente riportati da altre fonti non hanno base normativa.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.
- Art. 58 · Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi (pag. 82)
- Art. 62 · Non conformità formale (pagg. 84-85)
- Art. 68 · Sanzioni (pag. 89)
- Artt. 24-29 · Imballaggi eccessivi, formati vietati, riutilizzo e ricarica
- Art. 15 · Obblighi dei fabbricanti
- Art. 18 · Obblighi degli importatori
- Allegato VII · Documentazione tecnica
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
Normativa nazionale: legge 17 marzo 2026, n. 36, articolo 14 (legge di delegazione europea 2025), in GU n. 70 del 25 marzo 2026, in vigore dal 9 aprile 2026.