Regolamento imballaggi nella distribuzione: formati vietati e obiettivi di riutilizzo
Per la distribuzione il Regolamento (UE) 2025/40 incide su due piani: i formati che dal 1° gennaio 2030 non possono più essere immessi sul mercato, e la quota di imballaggi da trasporto che dalla stessa data deve essere riutilizzabile. Gli obblighi documentali, invece, valgono già dal 12 agosto 2026 per chi immette sul mercato a proprio marchio.
- Riferimento normativo
- Artt. 24, 25 e 29
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
I formati vietati dal 1° gennaio 2030
L’articolo 25 vieta l’immissione sul mercato degli imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’Allegato V. Tre voci riguardano direttamente il punto vendita.
| Formato | Restrizione |
|---|---|
| Imballaggi multipli di plastica monouso | Film estensibili e film termoretraibili usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni, concepiti come imballaggi di comodo per far acquistare più di un prodotto. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione |
| Plastica monouso per ortofrutticoli freschi | Confezioni inferiori a 1,5 kg di prodotti freschi preconfezionati: reti, sacchetti, vassoi, contenitori. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni motivate |
| Borse di plastica in materiale ultraleggero | Vietate, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita di alimenti sfusi, quando ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari |
Il paragrafo 2 dell’articolo 25 lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere restrizioni adottate prima del 1° gennaio 2025 su formati elencati nell’Allegato V realizzati con materiali diversi da quelli elencati.
Gli obiettivi di riutilizzo sugli imballaggi da trasporto
L’articolo 29 stabilisce che dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto, o imballaggi per la vendita usati per il trasporto, provvedano affinché almeno il 40 % in totale sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
Il testo elenca i formati interessati: pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili, gli involucri di pallet e le cinghie per la stabilizzazione dei prodotti.
Dal 1° gennaio 2040 gli operatori si adoperano per portare la stessa quota al 70 %.
Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede una disciplina distinta per il trasporto tra siti diversi in cui il medesimo operatore svolge la propria attività.
Che cosa vale già dal 12 agosto 2026
Chi immette sul mercato prodotti imballati con il proprio marchio, comprese le linee a marchio del distributore, è considerato fabbricante ai sensi dell’articolo 21 e redige documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE per ciascun tipo di imballaggio.
Chi rivende senza apporre il proprio marchio e senza modificare l’imballaggio resta distributore: non redige la dichiarazione, ma verifica che il fabbricante vi abbia provveduto e conserva le informazioni.
Vale per tutti, senza esenzioni dimensionali, l’obbligo di tracciabilità dell’articolo 22: identificare su richiesta chi ha fornito gli imballaggi o i prodotti imballati e a chi sono stati forniti, per cinque anni nel caso dell’imballaggio monouso e dieci in quello riutilizzabile.
Le due domande da porsi adesso
Quali referenze usano i formati dell’Allegato V. La sostituzione richiede riprogettazione, qualifica dei fornitori e tempi di listino: quattro anni sono meno di quanto sembrino.
Quale quota degli imballaggi da trasporto è già riutilizzabile. Il 40 % del 2030 si misura sul totale, e la base di partenza va conosciuta prima di poterla programmare.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025.
- Art. 21 · Obblighi del fabbricante applicati a importatori e distributori
- Art. 22 · Identificazione degli operatori economici
- Art. 24 · Imballaggi eccessivi
- Art. 25 e Allegato V · Restrizioni all’uso di determinati formati
- Art. 29 · Obiettivi di riutilizzo
- Allegati VII e VIII · Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj