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Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Vendita online: gli obblighi sull’imballaggio di spedizione

L’imballaggio con cui il prodotto viene spedito è imballaggio a tutti gli effetti, e il regolamento gli dedica una definizione propria. Chi vende online e spedisce con il proprio nome redige documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE anche per la scatola, non solo per la confezione del prodotto.

Riferimento normativo
Artt. 3 e 24
Ultimo aggiornamento
Testo ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40

La confezione di vendita è quasi sempre presidiata; l’imballaggio di spedizione quasi mai.


La definizione

L’articolo 3 definisce l’imballaggio per il commercio elettronico:

«l’imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all’utilizzatore finale nell’ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza»

Il perimetro comprende la scatola, il nastro, il materiale di riempimento e l’etichetta: ciascuno di questi elementi ha materiali e sostanze da documentare.


Che cosa si applica già dal 12 agosto 2026

La qualificazione del ruolo. Chi immette sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale è considerato fabbricante ai sensi dell’articolo 21, anche quando la scatola è acquistata da altri e anche quando la spedizione è affidata a terzi.

La documentazione tecnica e la dichiarazione. Si redigono per ciascun tipo di imballaggio, quindi anche per il formato di spedizione, secondo gli Allegati VII e VIII.

Il limite sui metalli pesanti. La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non supera 100 mg/kg, e vale per l’imballaggio e per ciascun componente: inchiostri e adesivi compresi.

I limiti sui PFAS, quando l’imballaggio è destinato al contatto con prodotti alimentari.


Che cosa arriva dopo, e quando

Lo spazio vuoto. L’articolo 24 impone agli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico di garantire che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 50 %.

La decorrenza è quella tipica del regolamento, e non è una data fissa:

«Entro il 1o gennaio 2030 o 3 anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2, se posteriore»

La metodologia di calcolo arriverà con un atto di esecuzione, per il quale il regolamento fissa alla Commissione il termine del 12 febbraio 2028. La stessa metodologia dovrà tenere conto dei casi in cui lo spazio serve: prodotti di forma irregolare, contenuti facilmente danneggiabili, liquidi, spazio minimo per le etichette di spedizione.

L’etichetta armonizzata. L’articolo 12 la impone dal 12 agosto 2028, oppure ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione, se posteriore. L’obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto, ma gli imballaggi per il commercio elettronico sono espressamente esclusi da questa eccezione: quindi l’etichetta li riguarda.


La riduzione al minimo, che si documenta

L’articolo 10 impone che l’imballaggio sia ridotto al minimo necessario in peso e volume. La conformità a quella prescrizione si dimostra nella documentazione tecnica, che deve contenere la spiegazione delle specifiche tecniche e delle condizioni usate per la valutazione, l’indicazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un’ulteriore riduzione, e i risultati di prove, studi o simulazioni.

È la stessa analisi che servirà per il calcolo dello spazio vuoto, e può essere impostata fin da ora.


In pratica

  1. Censire i formati di spedizione, non solo le confezioni di vendita.
  2. Stabilire il ruolo per ciascuno: chi lo immette sul mercato con il proprio nome.
  3. Chiedere i dati ai fornitori di cartone, nastro, riempimento ed etichette.
  4. Redigere documentazione tecnica e dichiarazione per ciascun formato.
  5. Misurare lo spazio vuoto oggi, per sapere quanti formati andranno rivisti quando la metodologia sarà pubblicata.

Riferimenti

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.

  • Art. 3 · Definizione di imballaggio per il commercio elettronico
  • Art. 10 · Riduzione al minimo degli imballaggi
  • Art. 12 · Etichettatura dell’imballaggio
  • Art. 21 · Obblighi del fabbricante applicati a importatori e distributori
  • Art. 24 · Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
  • Allegati VII e VIII · Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE

Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj