Vai al contenuto

Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Regolamento imballaggi e contributo ambientale: due piani che non si sostituiscono

L’adesione a un sistema di responsabilità estesa del produttore e il versamento del contributo ambientale non assolvono gli obblighi del Regolamento (UE) 2025/40, e viceversa. Sono due piani distinti: uno riguarda la gestione del rifiuto di imballaggio, l’altro riguarda l’imballaggio come prodotto immesso sul mercato.

Riferimento normativo
Artt. 44-45
Ultimo aggiornamento
Testo ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40

La sovrapposizione dei due piani è all’origine dell’errore più frequente: ritenere che una posizione regolare da anni copra anche gli obblighi introdotti dal regolamento.


I due piani, affiancati

Responsabilità estesa del produttore Regolamento (UE) 2025/40, obblighi di prodotto
Oggetto Il rifiuto di imballaggio e il suo recupero L’imballaggio immesso sul mercato
Adempimento tipico Iscrizione, dichiarazioni periodiche, contributo Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE
Fonte Regimi nazionali istituiti a norma della direttiva 2008/98/CE, richiamati dall’art. 45 Artt. 5-15 e Allegati VII e VIII del regolamento
Chi verifica L’autorità e il sistema a cui si aderisce Le autorità di vigilanza del mercato (artt. 58 e 62)

Che cosa dice il regolamento sulla responsabilità estesa

L’articolo 45, primo paragrafo:

«I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell’ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, che mettono a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro o che disimballano senza essere utilizzatori finali.»

Il regolamento, quindi, rimanda ai regimi nazionali: non li sostituisce e non li unifica. Aggiunge alcuni costi che i contributi devono coprire, tra cui quelli di etichettatura dei contenitori per la raccolta e quelli delle indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati.

L’articolo 44 introduce un elemento nuovo: ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale dei produttori, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del primo atto di esecuzione previsto dallo stesso articolo. I produttori si iscrivono nel registro di ogni Stato membro nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati. Se l’impresa ha incaricato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, l’obbligo è assolto da quell’organizzazione, salvo diversa previsione dello Stato membro.


Che cosa resta alla normativa italiana

In Italia la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi è attuata dalla normativa nazionale sui rifiuti, e il contributo ambientale è dovuto nell’ambito di quel sistema, con le sue dichiarazioni e le sue scadenze.

Il regolamento non tocca quel funzionamento. Vi si affianca, e in prospettiva lo ordina attraverso il registro dei produttori e i criteri di modulazione dei contributi.

Le due posizioni restano separate anche nella prova: una ricevuta di versamento non è una dichiarazione di conformità UE, e una dichiarazione di conformità UE non attesta alcun adempimento in materia di rifiuti.


La sovrapposizione, per esteso

Un’impresa che aderisce da anni al sistema nazionale, dichiara i quantitativi e versa il contributo può trovarsi con nessuno dei documenti che il regolamento chiede: né la documentazione tecnica dell’Allegato VII, né la dichiarazione di conformità UE dell’Allegato VIII, né i dati sulle sostanze che entrambe presuppongono.

Alla richiesta di un cliente, o a un controllo, quella posizione non risponde. E la conseguenza dell’assenza di documentazione, secondo l’articolo 62, non è una sanzione pecuniaria: è il divieto di messa a disposizione, il richiamo o il ritiro dal mercato.


Riferimenti

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.

  • Art. 44 · Registro dei produttori
  • Art. 45 · Responsabilità estesa del produttore
  • Art. 46 · Organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore
  • Art. 15 · Obblighi dei fabbricanti
  • Art. 62 · Non conformità formale
  • Allegati VII e VIII · Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE

Quadro nazionale: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta.

Testo ufficiale del regolamento: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj