Regolamento imballaggi nel settore delle bevande
Il comparto delle bevande è l’unico per cui il regolamento fissa un obiettivo di raccolta con una percentuale precisa: il 90 % annuo, in peso, delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici monouso fino a tre litri, entro il 1° gennaio 2029. Da quell’obiettivo discendono i sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
- Riferimento normativo
- Art. 50 · Art. 7
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
La raccolta differenziata e il deposito cauzionale
L’articolo 50 impone agli Stati membri di adottare, entro il 1° gennaio 2029, le misure necessarie a garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all’anno, in peso, di:
- bottiglie di plastica monouso per bevande con capacità massima di tre litri;
- contenitori di metallo monouso per bevande con capacità massima di tre litri.
Per conseguire l’obiettivo, gli Stati membri istituiscono sistemi di deposito cauzionale e restituzione, con addebito del deposito presso il punto vendita. Il paragrafo 3 prevede la possibilità di esentare determinati operatori economici.
L’obbligo è rivolto agli Stati membri, ma le conseguenze operative ricadono su chi imbottiglia e su chi distribuisce: identificazione dei formati, etichettatura dedicata e gestione dei flussi di reso.
Il contenuto riciclato
L’articolo 7 fissa le percentuali minime di riciclato post-consumo nelle parti di plastica, applicabili dal 1° gennaio 2030 oppure tre anni dopo l’entrata in vigore del relativo atto di esecuzione, se posteriore:
| Tipo di imballaggio | Dal 2030 | Dal 2040 |
|---|---|---|
| Bottiglie di plastica monouso per bevande | 30 % | 65 % |
| Imballaggi sensibili al contatto in PET, diversi dalle bottiglie per bevande | 30 % | 50 % |
| Imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET | 10 % | 25 % |
| Altri imballaggi di plastica | 35 % | 65 % |
La percentuale è calcolata come media per impianto di produzione e per anno.
L’etichettatura dei contenitori soggetti a deposito
L’articolo 12 prevede che gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile. Oltre a quella nazionale, può essere apposta un’etichetta colorata armonizzata stabilita con atto di esecuzione, e gli Stati membri possono esigerla, purché ciò non crei distorsioni del mercato interno.
Il raggruppamento al punto vendita
L’Allegato V, punto 1, vieta dal 1° gennaio 2030 i film estensibili e termoretraibili di plastica monouso usati al punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni, quando sono concepiti come imballaggi di comodo per far acquistare più di un prodotto. Restano esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione.
Che cosa vale già dal 12 agosto 2026
Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE per ciascun tipo di imballaggio, limite di 100 mg/kg sulla somma dei quattro metalli pesanti e, per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, i tre valori limite sui PFAS.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025.
- Art. 5, parr. 4 e 5 · Metalli pesanti e PFAS
- Art. 7 · Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
- Art. 12 · Etichettatura, compresi i contenitori soggetti a deposito
- Art. 25 e Allegato V, punto 1 · Imballaggi multipli di plastica monouso
- Art. 50 · Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
- Allegati VII e VIII · Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj