Dichiarazione di conformità imballaggi: contenuto, firma e modello secondo l’Allegato VIII
La dichiarazione di conformità UE è l’atto con cui il fabbricante attesta, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’imballaggio rispetta le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del Regolamento (UE) 2025/40. È dovuta per gli imballaggi immessi sul mercato dal 12 agosto 2026, segue la struttura in otto punti dell’Allegato VIII e si regge sulla documentazione tecnica dell’Allegato VII, punto 2.
- Riferimento normativo
- Art. 39 · All. VIII
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
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Il regolamento non prevede un modulo ufficiale da scaricare: ne fissa la struttura. Il modello in fondo alla pagina la riproduce con dati segnaposto.
La norma, testualmente
L'articolo 39 disciplina la dichiarazione in cinque paragrafi. Il secondo ne fissa la forma:
«La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato VIII, contiene gli elementi specificati nel modulo di cui all’allegato VII ed è continuamente aggiornata.»
Tre elementi di quella frase hanno conseguenze pratiche.
La struttura tipo è vincolante: gli otto punti dell’Allegato VIII non sono facoltativi.
Il modulo richiamato è il Modulo A, controllo interno della produzione. La dichiarazione è l’atto conclusivo di una valutazione della conformità, non il suo punto di partenza.
La dichiarazione è continuamente aggiornata: non si firma una volta per archiviarla. L’articolo 15, paragrafo 4, impone una nuova valutazione quando cambiano la progettazione o le caratteristiche dell’imballaggio, o le norme di riferimento.
Da quando è dovuta
Il regolamento si applica dal 12 agosto 2026 (articolo 71).
L’obbligo riguarda gli imballaggi immessi sul mercato da quella data. Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione (articolo 3, paragrafo 1, punto 10).
Chi la firma
La redige e la sottoscrive il fabbricante (articolo 15, paragrafo 2).
La nozione è definita dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 13: è fabbricante chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, e anche chi li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sull’imballaggio sia visibile un altro marchio.
L’importatore e il distributore diventano fabbricanti quando immettono sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio, o li modificano in modo da condizionarne la conformità (articolo 21, primo comma).
L’importatore che resta tale non firma la dichiarazione, ma ne tiene una copia a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato (articolo 18, paragrafo 7).
Per le microimprese il regolamento prevede due casi, a condizioni diverse, in cui è il fornitore dell’imballaggio a essere considerato fabbricante: l’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, lettera b), quando il fornitore è situato nello stesso Stato membro; l’articolo 21, secondo comma, quando il fornitore è situato nell’Unione.
L’ordine dei passaggi è fissato dall’articolo 15, paragrafo 2: prima la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 38, poi la documentazione tecnica e, solo se la valutazione ha dimostrato il rispetto delle prescrizioni, la dichiarazione.
Gli otto punti dell’Allegato VIII
L’intestazione è «Dichiarazione di conformità UE n. …», dove il numero identifica la dichiarazione. Seguono otto punti.
1. Identificazione dell’imballaggio
«N. … (identificazione univoca dell’imballaggio)»
Identifica l’imballaggio, non la dichiarazione. Si collega al tipo, lotto o numero di serie che l’articolo 15, paragrafo 5, impone di apporre sull’imballaggio.
2. Fabbricante
«Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato»
La congiunzione è «e»: quando esiste un rappresentante autorizzato, compaiono entrambi.
3. Responsabilità
«La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.»
È una formula fissa e si riproduce alla lettera.
4. Oggetto della dichiarazione
«Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell’imballaggio»
La descrizione deve consentire di risalire all’imballaggio fisico: materiale, componenti, formato. Una descrizione generica non consente la rintracciabilità.
5. Altri atti dell’Unione
«L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: … (riferimenti degli altri atti dell’Unione applicati)»
Il punto riguarda gli altri atti dell’Unione applicabili all’imballaggio, non il Regolamento (UE) 2025/40. Se non se ne applicano altri, lo si indica.
6. Norme e specifiche tecniche
«Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità»
Quando non sono state applicate norme armonizzate o specifiche comuni, l’Allegato VII, punto 2, lettera d), numero v), chiede di descrivere nella documentazione tecnica le soluzioni adottate. Il campo si motiva, non si lascia in bianco.
7. Organismo notificato
«Ove applicabile, l’organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: …»
Il Regolamento (UE) 2025/40 non prevede l’intervento di un organismo notificato: l’articolo 38 rinvia alla sola procedura dell’Allegato VII, Modulo A. Il punto si compila soltanto se un organismo è intervenuto in forza di un altro atto dell’Unione, nel caso di dichiarazione unica prevista dall’articolo 39, paragrafo 3.
8. Informazioni aggiuntive
«Informazioni aggiuntive»
Seguono, fuori dall’elenco numerato, la formula «Firmato a nome e per conto di», il luogo e la data del rilascio, nome e cognome, funzione e firma.
Una dichiarazione per ciascun tipo di imballaggio
L’Allegato VII, punto 4, prescrive una dichiarazione scritta per ciascun tipo di imballaggio, che identifica l’imballaggio per cui è stata redatta.
Quando all’imballaggio o al prodotto imballato si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, se ne compila, se del caso, una sola, che indica gli atti interessati e i riferimenti della loro pubblicazione (articolo 39, paragrafo 3).
La dichiarazione è stilata o tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’imballaggio è immesso o messo a disposizione (articolo 39, paragrafo 2).
La documentazione tecnica che la sostiene
La dichiarazione attesta un rispetto delle prescrizioni che deve essere dimostrabile. La dimostrazione sta nella documentazione tecnica dell’Allegato VII, punto 2.
Il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente (articolo 5, paragrafo 4) e i limiti sulle PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari (articolo 5, paragrafo 5) si dimostrano lì: lo stabilisce l’articolo 5, paragrafo 6.
I dati che l’impresa non possiede, perché l’imballaggio lo acquista, sono nella disponibilità del fornitore, e l’articolo 16 gli impone di trasmetterli al fabbricante.
Il contenuto della documentazione tecnica, lettera per lettera, e i dati da chiedere al fornitore hanno pagine dedicate.
Conservazione e controlli
Il fabbricante conserva la dichiarazione e la documentazione tecnica per cinque anni dall’immissione sul mercato dell’imballaggio monouso e per dieci anni per l’imballaggio riutilizzabile (articolo 15, paragrafo 3).
La dichiarazione non si trasmette ad alcun ente al momento del rilascio. Una copia è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta (Allegato VII, punto 4).
Le autorità competenti controllano ogni anno l’accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni, con un approccio basato sul rischio, e adottano le misure necessarie per rimediare alla non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi (articolo 39, paragrafo 5).
Il modello in PDF
Il modello riproduce la struttura dell’Allegato VIII con dati segnaposto e una nota per ogni campo. Serve a vedere com’è fatta una dichiarazione, non a essere firmato così com’è: ogni campo va compilato con dati sostenuti dalla documentazione tecnica.
Scarica il modello di dichiarazione di conformità (PDF), senza registrazione.
Domande ricorrenti
Esiste un fac simile ufficiale?
No. Il regolamento fissa la struttura tipo nell’Allegato VIII, non un modulo. Il modello in questa pagina segue quella struttura.
Serve un organismo notificato?
No. La valutazione della conformità segue il Modulo A dell’Allegato VII, controllo interno della produzione, a cura del fabbricante.
Va consegnata al cliente?
Il regolamento impone di tenerla a disposizione delle autorità, non di trasmetterla ai clienti. Nella filiera il cliente la chiede spesso: come rispondere quando il cliente chiede la dichiarazione.
Chi importa deve redigerla?
Solo se immette l’imballaggio con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo da condizionarne la conformità (articolo 21, primo comma). Altrimenti tiene una copia della dichiarazione del fabbricante (articolo 18, paragrafo 7). Il caso è trattato nella pagina su chi importa da paesi extra UE.
Quali sanzioni si applicano?
L’articolo 68 rimette la definizione delle sanzioni agli Stati membri, entro il 12 febbraio 2027. In Italia il regime non è ancora stato adottato: il quadro delle sanzioni.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.
- Art. 3, par. 1, punti 10 e 13 · definizioni di immissione sul mercato e di fabbricante
- Art. 5, parr. 4, 5 e 6 · metalli pesanti, PFAS, dimostrazione nella documentazione tecnica
- Art. 15 · obblighi dei fabbricanti
- Art. 16 · obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali
- Art. 18, par. 7 · copia della dichiarazione presso l’importatore
- Art. 21 · caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 38 · procedura di valutazione della conformità
- Art. 39 · dichiarazione di conformità UE
- Art. 71 · entrata in vigore e applicazione
- Allegato VII · procedura di valutazione della conformità, Modulo A
- Allegato VIII · dichiarazione di conformità UE
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj